La legge 220/2012 ha apportato importanti modifiche e integrazioni alle disposizioni per l’attuazione del codice civile. in particolare l’art. 71-bis definisce i requisiti che devono avere gli amministratori di condominio per ricoprire tale ruolo.
La lettera g) dello stesso articolo prevede che l’amministratore debba aver frequentato uno specifico corso di formazione iniziale e che svolga un attività di formazione periodica per almeno 15 ore annuali.
Con il decreto 140/2014 sono stati definiti i criteri, le modalita’ e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali.
FORMAZIONE INIZIALE
Il corso di formazione iniziale deve avere durata minima di 72 ore ed essere composto per un terzo della sua durata da esercitazioni pratiche. La formazione iniziale deve concludersi con un esame. Mentre tutto il corso può essere svolto in via telematica, l’esame finale deve tenersi presso la sede individuata dal responsabile scientifico dell’organismo che tiene il corso.
FORMAZIONE PERIODICA
L’aggiornamento ha cadenza annuale e deve avere durata di almeno 15 ore e “riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico pratici” (cit. art 5 comma 2 D.M. 140/2014)
CONTENUTI
i contenuti dei corsi di formazione riguardano le materie di competenza dell’amministratore di condominio che comprenono: il diritto (diritti reali e proprietà); la sicurezza negli edifici intesa in termini di staticità e sicurezza legata alle parti impiantistiche e antincendio; materia urbanistica (regolamenti edilizi); contrattualistica relativamente ai contratti di lavoro e di appalto; giurisprudenza per la risoluzione delle controversie legali; utilizzo di strumenti informatici; contabilità generale.
L’amministratore deve essere inoltre costantemente informato in merito agli aggiornamenti normativi e alle scadenze imposte per l’adempimento degli obblighi da essi derivanti in qualsiasi materia riguardante la gestione dell’edificio.
Gli amministratori di condominio che svolgono la professione (quindi non i condomini che amministrano per diletto) normalmente sono affiliati a un’associazione professionale di “categoria”.
Alcune associazioni già prima dell’entrata in vigore dell’attuale normativa richiedevano, per l’iscrizione alla stessa associazione, la partecipazione a un corso di formazione organizzato e tenuto dall’associazione stessa che prevedeva anche il superamento dell’esame finale.
I costi
I costi dei corsi possono variare notevolmente.
La possibilità di svolgimento della formazione iniziale e periodica in via telematica costituisce certamente un vantaggio. E’ importante però verificare bene i contenuti dei corsi e la validità dell’organismo che li organizza senza farsi abbagliare dall’offerta economica. Inoltre è bene verificare la possibilità di interagire con i docenti per chiarire i dubbi che necessariamente sorgono nell’affrontare materie così complesse. Ricordiamo inoltre che l’esame finale deve essere effettuato presso la sede dell’organismo che tiene il corso.
Maggiori informazioni su corsi di amministratore di condominio li trovi su: amministrazione.delpho.it